(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 54 dell'11 dicembre 2015) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana Il seguente regolamento: PREAMBOLO Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; Visto l'art. 42 dello Statuto; Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale); Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale); Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 23 novembre 2015; Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4; Vista la preliminare delibera della Giunta regionale n. 1107 del 23 novembre 2015 di adozione dello schema di regolamento; Visto che nella seduta del 26 novembre 2015 la competente Commissione consiliare ha espresso sullo schema di regolamento parere favorevole con raccomandazioni; Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4; Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2015, n. 1146; Considerato quanto segue: 1. al fine di dare compiuta attuazione alla disposizione dell'art. 4, comma 2, del CCNL 14 settembre 2000, che vieta il rapporto di lavoro a tempo parziale per coloro che sono titolari di posizioni di lavoro di particolare responsabilita' preventivamente individuate dagli enti, e in coerenza con il nuovo modello di assetto delle posizioni organizzative in Regione Toscana, e' opportuno disporre l'esclusione della possibilita' di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per il personale titolare di posizione organizzativa; 2. e' opportuno accogliere il parere della Commissione consiliare competente e adeguare conseguentemente il testo; 3. e' necessario prevedere l'entrata in vigore del regolamento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana al fine di consentirne l'applicazione alle procedure di rinnovo degli incarichi di posizione organizzativa; Si approva il presente regolamento: Art. 1 Modifiche all'art. 28 del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 33/R/2010 1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 28 del decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 «Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale») e' aggiunta la seguente: «d-bis) per il personale titolare di posizione organizzativa.». 2. Il comma 2 dell'art. 28 del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 33/R/2010 e' sostituito dal seguente: «2. Il personale titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale cui viene assegnato un incarico di posizione organizzativa e' tenuto a sottoscrivere un nuovo contratto individuale di lavoro a tempo pieno nel termine di 30 giorni dalla data della comunicazione di assegnazione, pena la decadenza dall'incarico.». 3. Dopo il comma 2 dell'art. 28 del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 33/ R/2010 e' aggiunto in fine il seguente: «2-bis. Il personale che percepisce indennita' di turno puo' accedere al solo rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.».