(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Toscana  n.  54
                       dell'11 dicembre 2015) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                                Emana 
 
  Il seguente regolamento: 
 
                              PREAMBOLO 
 
  Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 8 gennaio  2009,  n.  1  (Testo  unico  in
materia di organizzazione e ordinamento del personale); 
  Visto il regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale 24 marzo 2010, n.  33/R  Regolamento  di  attuazione
della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di
organizzazione e ordinamento del personale); 
  Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del
23 novembre 2015; 
  Visto il parere della competente  struttura  di  cui  all'art.  17,
comma 4, del regolamento interno della Giunta  regionale  3  febbraio
2014, n. 4; 
  Vista la preliminare delibera della Giunta regionale n. 1107 del 23
novembre 2015 di adozione dello schema di regolamento; 
  Visto  che  nella  seduta  del  26  novembre  2015  la   competente
Commissione consiliare ha espresso sullo schema di regolamento parere
favorevole con raccomandazioni; 
  Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art.
17, comma  4,  del  regolamento  interno  della  Giunta  regionale  3
febbraio 2014, n. 4; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2015,  n.
1146; 
  Considerato quanto segue: 
    1.  al  fine  di  dare  compiuta  attuazione  alla   disposizione
dell'art. 4, comma 2, del  CCNL  14  settembre  2000,  che  vieta  il
rapporto di lavoro a tempo parziale per coloro che sono  titolari  di
posizioni di lavoro di  particolare  responsabilita'  preventivamente
individuate dagli enti, e in coerenza con il nuovo modello di assetto
delle  posizioni  organizzative  in  Regione  Toscana,  e'  opportuno
disporre  l'esclusione  della  possibilita'  di  trasformazione   del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per  il  personale
titolare di posizione organizzativa; 
    2. e' opportuno accogliere il parere della Commissione consiliare
competente e adeguare conseguentemente il testo; 
    3. e' necessario prevedere l'entrata in vigore del regolamento il
giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana al fine di consentirne l'applicazione
alle procedure di rinnovo degli incarichi di posizione organizzativa; 
 
                             Si approva 
                      il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche  all'art.  28  del  decreto  del  Presidente  della  Giunta
                       Regionale n. 33/R/2010 
 
  1. Dopo la lettera d) del comma 1  dell'art.  28  del  decreto  del
Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento
di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 «Testo unico
in  materia  di  organizzazione  e  ordinamento  del  personale»)  e'
aggiunta la seguente: 
    «d-bis) per il personale titolare di posizione organizzativa.». 
  2. Il comma 2 dell'art. 28 del decreto del Presidente della  Giunta
Regionale n. 33/R/2010 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Il personale titolare  di  un  rapporto  di  lavoro  a  tempo
parziale cui viene assegnato un incarico di  posizione  organizzativa
e' tenuto a sottoscrivere un nuovo contratto individuale di lavoro  a
tempo pieno nel termine di 30 giorni dalla data  della  comunicazione
di assegnazione, pena la decadenza dall'incarico.». 
  3. Dopo il comma 2 dell'art. 28 del decreto  del  Presidente  della
Giunta Regionale n. 33/ R/2010 e' aggiunto in fine il seguente: 
    «2-bis. Il personale che  percepisce  indennita'  di  turno  puo'
accedere al  solo  rapporto  di  lavoro  a  tempo  parziale  di  tipo
verticale.».